Obbligo di targa (contrassegno identificativo), assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, casco omologato anche per i maggiorenni: queste sono le principali novità della normativa per i monopattini elettrici che arriva con il nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14/12/2024 e pubblicato il 25/11/2024 in Gazzetta Ufficiale (Legge 25 novembre 2024 n.177) dopo la votazione in Senato con 83 sì, 47 no e 1 astenuto.
Tuttavia, non tutte le norme dovrebbero entrare in vigore immediatamente in quanto ci sarà molto probabilmente bisogno di alcune precisazioni e dei decreti attuativi, soprattutto in tema targa e assicurazione per i monopattini. Cerchiamo di fare chiarezza e vediamo quali sono tutte le novità.
Indice
- Casco obbligatorio per tutti, anche per i maggiorenni
- Targa obbligatoria: come sarà il contrassegno identificativo?
- Assicurazione RC verso terzi obbligatoria
- Norme sulla circolazione: niente più piste ciclabili
- Sosta vietata sui marciapiedi (ma non sempre)
- Normativa 2024 per i monopattini elettrici in sharing
- Normativa monopattini elettrici 2024: altre norme e sanzioni
Ve ne avevamo parlato già in precedenti articoli e ora le nuove norme sono finalmente state delineate e sono pronte alla consultazione in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore è fissata, quindi, per il giorno 14 dicembre 2024 anche se non tutte le novità potrebbero essere subito pronte ad essere applicate, come vedremo capitolo per capitolo.
Casco obbligatorio per tutti, anche per i maggiorenni
Il casco diventa obbligatorio per tutti i conducenti di monopattini, quindi anche per i maggiorenni. La norma infatti vede la sostituzione della precedente indicazione “I conducenti di età inferiore a diciotto anni” con “I conducenti dei monopattini”.
«75-novies. I conducenti dei monopattini hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
In sostanza, bisogna dotarsi di un casco che rispecchia le specifiche di legge UNI EN 1078 o UNI EN 1080. La sanzione prevista, se non si indossa il casco omologato, va da 50€ a 250€, come leggiamo nell’articolo 1, comma 75-duodevicies, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
«75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Targa obbligatoria: come sarà il contrassegno identificativo?
Diventa obbligatoria anche la targa sui monopattini in modo da poter identificare il mezzo e il suo proprietario in modo analogo a quanto avviene con altri mezzi come auto, moto e così via. Nel dettaglio, la nuova normativa 2024 prevede un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni.
Ancora, i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, oltre ai criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell’ordine pubblico.
La legge afferma anche che la combinazione univoca da stampare sul supporto (alfanumerica) è generata tramite un applicativo informatico dedicato. Il contrassegno va poi esposto in modo visibile. Ancora, il proprietario del monopattino ha l’obbligo di indicare il cambiamento della residenza o della sede.
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalita’ previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresi’ il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita’ previste dall’articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalita’ per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche’ i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell’ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto e’ generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli, di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Le sanzioni in merito alla circolazione senza contrassegno identificativo o senza aver indicato il cambio di residenza o sede vanno da 100€ a 400€, come leggiamo nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, al comma 75-undevicies in merito al secondo periodo del comma 75-quater e del comma 75-vicies quater.
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e’ stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Di seguito ecco il comma 75-quater a cui si riferisce il comma 75-undevicies appena visto, sempre dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177.
«75-quater. E’ vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. E’ altresi’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Sostanzialmente, è lecito pensare che ci sarà da attendere per la definizione dei dettagli e per l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo, come leggiamo su Sicurauto.it in un articolo molto interessante che analizza anche l’ipotetico design del contrassegno identificativo di un esemplare realizzato qualche settimana fa nello stabilimento di Foggia del Poligrafico dello Stato mostrato da Quattroruote (come accennato, si tratta di un’ipotesi perchè ancora non si conosce l’aspetto finale del contrassegno).
Assicurazione RC verso terzi obbligatoria
Tra i nuovi obblighi troviamo quello di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RC) come stabilito dall’articolo 2054 del Codice Civile.
«75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Ne deriva, quindi, che i possessori di monopattini elettrici devono stipulare un’assicurazione per poter circolare. Anche qui mancherebbe ancora una specifica normativa di attuazione, pertanto, probabilmente, ci sarà da attendere per maggiori dettagli come riporta Sicurauto.it. Vi consigliamo di consultare i siti delle varie compagnie assicurative e contattare quelle di vostro gradimento per richiedere le informazioni di cui necessitate (ad esempio in merito alle tipologie di polizze disponibili e compatibili, ai costi e alle possibili integrazioni con altre polizze già stipulate) e vi raccomandiamo prudenza nel rimanere informati sulle novità così da essere consapevoli dei rischi e degli obblighi a cui ottemperare.
La sanzione per chi circola senza aver stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi va da 100 a 400€, come leggiamo nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, al comma 75-undevicies in merito al secondo periodo del comma 75-quater.
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e’ stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Di seguito ecco il comma 75-quater a cui si riferisce il comma 75-undevicies appena visto, sempre dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177.
«75-quater. E’ vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. E’ altresi’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Norme sulla circolazione: niente più piste ciclabili
Passiamo ora alle indicazioni relative alla circolazione nella normativa in merito ai monopattini elettrici che arriva con la Legge 25 novembre 2024, n.177. Innanzitutto, viene fatto divieto assoluto di circolazione contromano, anche nelle strade a doppio senso ciclabile ove prima era consentito (Art.1, comma 75-undecies, Legge 27 dicembre 2019, n. 160). Resta sempre esclusa la possibilità di condurre il monopattino elettrico sui marciapiedi.
«75-undecies. E’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi e’ consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E’ altresi’ vietato circolare contromano.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Inoltre, i monopattini elettrici possono circolare ora solo su strade urbane con limite non superiore a 50km/h. Questa specifica norma, molto dibattuta già prima dell’entrata in vigore, andrebbe a vietare la circolazione sulle piste ciclabili, cosa che prima era possibile, e anche presso le aree pedonali.
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocita’ non superiore a 50 km/h.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
La sanzione in merito alla circolazione fuori dalle aree consentite va da 50€ a 250€, come leggiamo nell’art. 1, comma 75-duodevicies, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
«75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160
In merito alla norma che autorizza la circolazione dei monopattini elettrici nelle sole strade urbane con limite di velocità non superiore ai 50km/h si sono sollevati dei dubbi nei mesi passati ma pare che, come riporta Sicurmoto.it, che ha avuto modo di leggere il dossier del Servizio Studi – Dipartimento Trasporti della Camera dei deputati, la norma che sta entrando in vigore vada a vietare la circolazione sulle aree pedonali e sulle piste ciclabili. Vedremo se arriveranno poi ulteriori informazioni in merito a questa norma e quali saranno le indicazioni.
Sosta vietata sui marciapiedi (ma non sempre)
La sosta dei monopattini elettrici è vietata sui marciapiedi. Tuttavia, i comuni possono individuare, con ordinanza, le aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede purché non venga intralciata la regolare circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Le zone in questione devono essere indicate con segnaletica orizzontale e verticale, salvo che vengano pubblicate sul sito internet istituzionale del comune le coordinate GPS della zona destinata alla sosta dei monopattini.
In ogni caso, ai monopattini elettrici è possibile sostare negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.
«75-quinquiesdecies. E’ vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purche’ nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita’. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche’ le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e’ comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
La sanzione in merito, che va da 41€ a 168€, la troviamo nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stando a quanto leggiamo nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 75-vicies semel.
«75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all’articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160
«5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 344 per i restanti veicoli.»
Art. 158 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Normativa 2024 per i monopattini elettrici in sharing
Per quanto riguarda i monopattini in sharing, arrivano ulteriori novità: sostanzialmente, le aziende che li mettono a disposizione devono predisporre un sistema in grado di bloccare la circolazione nelle aree in cui i monopattini non possono circolare.
«75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita’ free floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
b) le modalita’ di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta’, imponendo al gestore del servizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree.»
Normativa monopattini elettrici 2024: altre norme e sanzioni
Tra le altre norme principali che troviamo in merito ai monopattini elettrici nel nuovo Codice della Strada 2024, segnaliamo quella presente all’art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177, al comma 75-undevicies, che indica i casi in cui le sanzioni vanno da 200€ a 800€, ad esempio quando il monopattino non è conforme alle specifiche di legge.
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e’ stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Ecco di seguito le disposizioni:
«75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocita’ configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75 quaterdecies;
f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.»
«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15
Sempre nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, all’art.1 si legge che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.
«75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
Infine, essendo stato modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177 il comma 75-quater dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche nei casi in cui si circola senza copertura assicurativa e/o senza contrassegno identificativo oppure con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino se con potenza superiore a 1kW.
«75-quater. E’ vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. E’ altresi’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n.177
«75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.»
Art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160
In conclusione, le normative relative ai monopattini elettrici che entrano in vigore a fine 2024 sono tante e vanno certamente lette con attenzione. Tuttavia, c’è ancora del lavoro da fare in quanto bisognerà attendere i dettagli in merito all’attuazione delle norme che non sembrano poter entrare in vigore nell’immediato.
Come sempre, per quanto possiamo fare il possibile per aggiornarvi potrebbero esserci imprecisioni e/o informazioni non aggiornate costantemente, quindi vi consigliamo di informarvi sulle novità tramite i canali ufficiali, ad esempio la Gazzetta Ufficiale, così da avere immediatamente indicazioni sugli sviluppi.